Previdenza

 

L’essenziale in breve

 

 Anno *

 2022

2021

 2020

 2019

 2018

 2017

2016 

 2015

 2014

 2013

 Assicurati attivi totale (totale)
463  466 449 436 424 409 389 383 367 355
   Donne
 225 231 220 209 211 200 183 176 171 186
   Uomini
 238 235 229 227 213 209 206 207 196 169 
 Beneficiari di rendite (totale)
 247  242 237 234 233 226 222 221 211 201
   Pensionati
 179 175 165 159 162 155 154 153 146 136
   Invalidi
 19 22 25 30 29 29 29 30 28 30
   Coniugi superstiti
 43 39 41 41 38 38 34 32 32 32
   Figli, orfani, parenti bisognosi
 6 6 6 4 4 4 5 6 5 3
 Rapporto attivi/beneficiari
 1.87 1.93 1.89 1.86 1.82 1.81 1.75 1.73 1.74 1.77
 Tasso d'interesse tecnico
 1.75%  1.75%  1.75%  1.75%  2.00% 2.00%   2.25%  2.75%  2.75%  3%
 Grado di copertura
 79.1% 88.2% 82.2% 83.2% 77.8% 78.9% 75.5% 77.1%  78.1% 76.2%
 Grado di copertura iniziale
                   58.0%

 

*) Situazione al 31 dicembre. 

 

 

Piano previdenziale

 

Quadro legale

Il quadro legale in cui opera l’Istituto di previdenza dei dipendenti del Comune di Locarno è dato dal relativo Regolamento comunale che attribuisce al legislatore la competenza del disciplinamento dei contributi (finanziamento) dell’Istituto di previdenza, secondo la facoltà data all’ente pubblico dall’art. 50 cpv. 2 LPP.

 

Sistema a capitalizzazione parziale

Il Comune ha adottato il sistema della capitalizzazione parziale (sottocopertura) per il finanziamento dell’Istituto di previdenza dei dipendenti, anziché del sistema di capitalizzazione integrale. Il piano di finanziamento sottoposto all’autorità di vigilanza prevede comunque di raggiungere entro i termini previsti dalla LPP un grado di copertura del 90% così da avere ancora una riserva rispetto al grado minimo di copertura dell’80% che esige la legge. Qualora il grado di copertura dell’Istituto di previdenza dovesse diminuire e cadere sotto il grado di copertura iniziale prestabilito, sarà immediatamente necessario procedere a misure di risanamento. In merito al concetto di grado di copertura iniziale rimandiamo alle pagine 8-9, articolo 25. Da ultimo, nel caso in cui l’evoluzione finanziaria non dovesse rispettare le aspettative, il Comune deve garantire secondo l’art. 23 LPP le prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita; per prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale; per disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.

 

Primato dei contributi

Il piano assicurativo, in vigore dall’1.1.2007, si basa sul primato dei contributi.

Il piano previdenziale è descritto in modo dettagliato nel Regolamento dell’istituto.